SMArathon ONLUS annuncia!
Raggiunta quota 100.000 EURO di fondi da devolvere per la ricerca.
GRAZIE A TUTTI!
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE SMARATHON ONLUS
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l’associazione non lucrativa di utilità sociale SMARATHON ONLUS, (di seguito denominata SMARATHON ONLUS) con sede in Milano, Via A. Stoppani n. 15.
I colori sociali dell’Associazione sono ROSSO E BIANCO.
ART. 2 - FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Le specifiche finalità dell’Associazione sono:
a) indirizzare il maggior numero possibile di persone disabili alle attività sportive in termini di terapia psico-fisica, sviluppo socio-culturale e sensibilizzazione anche della collettività alla conoscenza delle malattie distrofiche con particolare riguardo alla Spinal Muscular Atrophy (in seguito denominata S.M.A.);
b) promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare in via accessoria lo sport e le attività sociali ad esso connesse, e segnata¬mente le manifestazioni e attività sportive che possano incentivare in qualsiasi modo o forma la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica a favore della S.M.A.;
c) mantenere rapporti con le altre associazioni sportive affinché lo sport relativo ai soggetti con disabilità sia considerato allo stesso livello delle altre attività sportive e socio-culturali;
d) promuovere, indire, organizzare, patrocinare attività per l’accrescimento della persona disabile attraverso manifestazioni sportive in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, compren¬soriale, regionale, nazionale ed internazionale;
e) promuovere qualsiasi altra iniziativa per il miglior sviluppo delle attività interessate allo sport per i disabili e alla persona con disabilità;
f) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni a sfondo sportivo per soggetti disabili a fini riabilitativi, educativi, ricreativi e didattici;
g) promuovere, organizzare e gestire corsi di avviamento allo sport per soggetti con disabilità, nonché promuovere e organizzare l’attività di formazione e di specializzazione di tecnici ed operatori scolastici, socio-sanitari e socio-culturali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali;
h) promuovere e organizzare occasionalmente campagne di sensibilizzazione ed informative sulle tematiche della disabilità, specie per quelle tematiche riguardanti il diritto alla fruizione del tempo libero da parte dei soggetti con disabilità;
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, da quelle ad esse direttamente connesse e da quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’associazione è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.
Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 Marzo di ogni anno.
ART. 4 – I SOCI
L’ammissione dei soci è subordinata alla sottoscrizione di una semplice richiesta di adesione indirizzata al Presidente dell’Associazione; non è ammessa l’appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta o per motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo pronunciato contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
I soci si suddividono nelle seguenti categorie: soci ORDINARI e soci ONORARI.
Soci ordinari: coloro che, attivando tutti i comportamenti volti alla realizzazione dei fini istituzionali, acquistano tale ‘status’ con il versamento della quota sociale annua.
Soci onorari: individuati dal Consiglio Direttivo in base al loro status sociale ritenuto rilevante per la promozione e sensibilizzazione dei fini istituzionali; sono esonerati dal versamento della quota annuale.
Soci dell’Associazione possono essere tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi esercita la potestà parentale.
Possono essere soci anche enti, organizzazioni, associazioni, circoli, cooperative, istituti di istruzione e scolastici.
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci al corrente con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
La quota sociale annua è fissata in euro 30,00 (trenta\00)
La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori contabili (ove previsto).
La vita dell’associazione è regolata dall’Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per deliberare:
in via ordinaria
a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) sulla elezione del Presidente dell’Associazione e degli ordini direttivi ed amministrativi;
d) sulla elezione o rinnovo anche parziale del Consiglio direttivo;
e) sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
f) sulle proposte dei programmi dell’attività da svolgere;
g) sulla nomina di “soci onorari” in base a proposta del Consiglio Direttivo.
h) sulla determinazione dell’importo della quota annua sociale.
L’assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata allo stesso almeno 1/3 dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente per l’Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. La Convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà almeno dieci giorni prima della data prefissata, mediante comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo, l’elenco delle questioni da trattare
L’assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’associazione.
ART. 7 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all’art. 2352 secondo comma c.c..
Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato.
Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di Voto.
I Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà parentale o di tutela.
ART. 8 - DELIBERE ASSEMBLEARI
L’Assemblea è presieduta dal Presidente;
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza semplice dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi presenti in proprio.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
ART. 9 - IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Eletto dall’Assemblea dei soci - dura in carica per un triennio, presiede l’Assemblea e ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi.
Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente può conferire sia a soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti, o categorie di atti, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ composto dal Presidente e da un numero minimo di tre membri fino a un massimo di cinque, eletti per un triennio dall’Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e ciascun componente può venire rieletto per più volte.
In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre associazioni.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni in base alla normativa vigente, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
ART. 11 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione, svolge una verifica semestrale circa lo volgimento del programma approvato dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea (eventualmente da sottoporre al Collegio dei revisori contabili ove previsto), entro il mese di Marzo di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo ;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da
sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio direttivo potrà approvare:
a) un regolamento per l’attività dell’Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività;
b) nominare, anche tra non soci: comitati tecnici, scientifici, esecutivi anche per singole discipline stabilendo la composizione, le mansioni ed eventuali compensi. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
ART. 12 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo
b) contributi degli aderenti;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di Enti. Associazioni o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) elargizioni liberali di terzi in genere
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) proventi derivanti da attività, sportive, ricreative, promozionali, culturali, organizzate in via accessoria dall’associazione
i) proventi finanziari, commerciali e da attività produttive marginali.
Il patrimonio sociale è costituito da:
1) beni immobili e mobili;
2) donazioni, lasciti
ART. 13 – IL BILANCIO
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 31 marzo all'Assemblea (eventualmente in via preventiva, entro il 15 marzo, al Collegio dei revisori contabili ove previsto) la Relazione e Rendiconto Consuntivo o Bilancio dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.
Tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente.
Il Rendiconto o Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
ART. 14 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa intervenuto la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano
L'arbitrato avrà sede in Milano, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo senza finalità di lucro.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.
Data letto approvato e sottoscritto
È costituita l’associazione non lucrativa di utilità sociale SMARATHON ONLUS, (di seguito denominata SMARATHON ONLUS) con sede in Milano, Via A. Stoppani n. 15.
I colori sociali dell’Associazione sono ROSSO E BIANCO.
ART. 2 - FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Le specifiche finalità dell’Associazione sono:
a) indirizzare il maggior numero possibile di persone disabili alle attività sportive in termini di terapia psico-fisica, sviluppo socio-culturale e sensibilizzazione anche della collettività alla conoscenza delle malattie distrofiche con particolare riguardo alla Spinal Muscular Atrophy (in seguito denominata S.M.A.);
b) promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare in via accessoria lo sport e le attività sociali ad esso connesse, e segnata¬mente le manifestazioni e attività sportive che possano incentivare in qualsiasi modo o forma la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica a favore della S.M.A.;
c) mantenere rapporti con le altre associazioni sportive affinché lo sport relativo ai soggetti con disabilità sia considerato allo stesso livello delle altre attività sportive e socio-culturali;
d) promuovere, indire, organizzare, patrocinare attività per l’accrescimento della persona disabile attraverso manifestazioni sportive in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, compren¬soriale, regionale, nazionale ed internazionale;
e) promuovere qualsiasi altra iniziativa per il miglior sviluppo delle attività interessate allo sport per i disabili e alla persona con disabilità;
f) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni a sfondo sportivo per soggetti disabili a fini riabilitativi, educativi, ricreativi e didattici;
g) promuovere, organizzare e gestire corsi di avviamento allo sport per soggetti con disabilità, nonché promuovere e organizzare l’attività di formazione e di specializzazione di tecnici ed operatori scolastici, socio-sanitari e socio-culturali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali;
h) promuovere e organizzare occasionalmente campagne di sensibilizzazione ed informative sulle tematiche della disabilità, specie per quelle tematiche riguardanti il diritto alla fruizione del tempo libero da parte dei soggetti con disabilità;
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, da quelle ad esse direttamente connesse e da quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’associazione è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.
Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 Marzo di ogni anno.
ART. 4 – I SOCI
L’ammissione dei soci è subordinata alla sottoscrizione di una semplice richiesta di adesione indirizzata al Presidente dell’Associazione; non è ammessa l’appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta o per motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo pronunciato contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
I soci si suddividono nelle seguenti categorie: soci ORDINARI e soci ONORARI.
Soci ordinari: coloro che, attivando tutti i comportamenti volti alla realizzazione dei fini istituzionali, acquistano tale ‘status’ con il versamento della quota sociale annua.
Soci onorari: individuati dal Consiglio Direttivo in base al loro status sociale ritenuto rilevante per la promozione e sensibilizzazione dei fini istituzionali; sono esonerati dal versamento della quota annuale.
Soci dell’Associazione possono essere tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi esercita la potestà parentale.
Possono essere soci anche enti, organizzazioni, associazioni, circoli, cooperative, istituti di istruzione e scolastici.
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci al corrente con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
La quota sociale annua è fissata in euro 30,00 (trenta\00)
La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori contabili (ove previsto).
La vita dell’associazione è regolata dall’Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per deliberare:
in via ordinaria
a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) sulla elezione del Presidente dell’Associazione e degli ordini direttivi ed amministrativi;
d) sulla elezione o rinnovo anche parziale del Consiglio direttivo;
e) sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
f) sulle proposte dei programmi dell’attività da svolgere;
g) sulla nomina di “soci onorari” in base a proposta del Consiglio Direttivo.
h) sulla determinazione dell’importo della quota annua sociale.
L’assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata allo stesso almeno 1/3 dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente per l’Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. La Convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà almeno dieci giorni prima della data prefissata, mediante comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo, l’elenco delle questioni da trattare
L’assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’associazione.
ART. 7 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all’art. 2352 secondo comma c.c..
Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato.
Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di Voto.
I Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà parentale o di tutela.
ART. 8 - DELIBERE ASSEMBLEARI
L’Assemblea è presieduta dal Presidente;
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza semplice dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi presenti in proprio.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
ART. 9 - IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Eletto dall’Assemblea dei soci - dura in carica per un triennio, presiede l’Assemblea e ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi.
Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente può conferire sia a soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti, o categorie di atti, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ composto dal Presidente e da un numero minimo di tre membri fino a un massimo di cinque, eletti per un triennio dall’Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e ciascun componente può venire rieletto per più volte.
In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre associazioni.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni in base alla normativa vigente, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
ART. 11 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione, svolge una verifica semestrale circa lo volgimento del programma approvato dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea (eventualmente da sottoporre al Collegio dei revisori contabili ove previsto), entro il mese di Marzo di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo ;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da
sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio direttivo potrà approvare:
a) un regolamento per l’attività dell’Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività;
b) nominare, anche tra non soci: comitati tecnici, scientifici, esecutivi anche per singole discipline stabilendo la composizione, le mansioni ed eventuali compensi. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
ART. 12 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo
b) contributi degli aderenti;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di Enti. Associazioni o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) elargizioni liberali di terzi in genere
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) proventi derivanti da attività, sportive, ricreative, promozionali, culturali, organizzate in via accessoria dall’associazione
i) proventi finanziari, commerciali e da attività produttive marginali.
Il patrimonio sociale è costituito da:
1) beni immobili e mobili;
2) donazioni, lasciti
ART. 13 – IL BILANCIO
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 31 marzo all'Assemblea (eventualmente in via preventiva, entro il 15 marzo, al Collegio dei revisori contabili ove previsto) la Relazione e Rendiconto Consuntivo o Bilancio dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.
Tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente.
Il Rendiconto o Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
ART. 14 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa intervenuto la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano
L'arbitrato avrà sede in Milano, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo senza finalità di lucro.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.
Data letto approvato e sottoscritto






